Discordanze tra relazione tecnica ed elaborati progettuali

Andrea Zordan Architetto

Può capitare che i documenti costituenti una pratica edilizia siano discordanti. Si potrebbe pensare che gli elaborati grafici, stante la completezza che sempre più spesso li caratterizza, avessero supremazia rispetto agli altri documenti. Ma così non è.

A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 5416/2023 dove l’organo è intervenuto relativamente all’impugnazione di un ordine di demolizione di un muro di contenimento. Nel caso specifico il CdS ha precisato che, qualora elaborati grafici e relazione tecnica fossero discordanti, la seconda avrebbe prevalenza. Tale conclusione è stata avvalorata richiamando il principio secondo cui la parte normativa ha maggior valore sulla parte grafica in ambito di piani urbanistici.

Nella sentenza si esplicita palesemente che il dato letterale, se formulato in modo chiaro, prevale su quello grafico.

Ad avvallo, la nostra esperienza maturata nel caso di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate in termini di agevolazioni fiscali: raramente viene chiesta la produzione di elaborati grafici a sostegno di qualsivoglia intervento ma sempre viene richiesta la relazione tecnica.

Per cui, cari amici e colleghi: attenti a cosa scriviamo nelle Relazioni allegate ai progetti.

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